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Il decreto legislativo n°
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, meglio conosciuta come la legge sulla
privacy, impone al personale medico ed infermieristico
alcune incombenze, molte delle quali peraltro già
contemplate dal Codice Deontologico riguardanti il
segreto professionale:
- il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che
gli viene confidato o che può conoscere in ragione
della sua professione, nonché sulle prestazioni
effettuate o da effettuare;
- il medico deve tutelare la riservatezza della
documentazione in suo possesso riguardante i pazienti;
- nella compilazione e trasmissione di ogni atto deve
essere garantita la tutela della segretezza;
- nelle banche di dati "sensibili" (tra cui la
legge designa anche i dati relativi alla salute della
persona) devono essere assicurate la tutela della
riservatezza e la conservazione delle informazioni.
Il segreto professionale, assoluto e inderogabile nella
sua sacralità già nel Giuramento di Ippocrate,
rappresenta anche negli ordinamenti moderni un
fondamentale obbligo sia etico che giuridico. In
particolare i medici non potranno più fornire alcuna
indicazione sulle condizioni di un paziente, nemmeno ai
parenti più prossimi senza il consenso
dell'interessato.
Si dovrà, dunque, aver cura di attuare tutte quelle
procedure atte a salvaguardare la privacy del cittadino
utente. Si dovrà evitare l'esposizione ai piedi del
letto delle cartelle cliniche o di parte di esse,
l'esposizione dei nomi dei ricoverati ovvero dare
l'informazione del ricovero solo previa autorizzazione
del diretto interessato. Particolare cura andrà posta
anche nel rilascio, in busta chiusa ai diretti
interessati (o a chi è espressamente delegato), delle
refertazioni degli esami diagnostico-strumentali o delle
cartelle cliniche.
È quindi necessaria, all'atto del ricovero, una
sottoscrizione liberatoria del paziente per la
acquisizione dei dati anagrafici e di tutti i dati utili
al regolare svolgimento del periodo di degenza .
Gli aspetti inerenti la corretta gestione della privacy
si possono pertanto riassumere nei s e g u e n t i :
- Informativa - L'informativa al paziente sulle
modalità di utilizzo dei dati personali deve essere
comunicata con un linguaggio comprensibile,
indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato.
- Cartelle cliniche, esami, certificati - I
referti degli esami, la copia delle cartelle cliniche e
similari devono essere sempre consegnati al diretto
interessato; l'eventuale consegna, in busta chiusa, ad
altre persone deve essere autorizzata da opportuna
delega scritta. I dati sanitari possono essere resi noti
all'interessato solo tramite un medico di reparto o
altra figura addetta.
- Informazioni a terzi - Il medico può dare
notizie cliniche a terzi solo se espressamente designati
dal paziente.
- Cartelle cliniche - Il medico deve adottare
tutti quei provvedimenti atti a tutelare la riservatezza
della raccolta dei dati clinici, informando il personale
dipendente che è tenuto al segreto professionale
(infermieri o collaboratori sanitari), o d'ufficio (per
il restante personale). Le cartelle andranno conservate
in posti sicuri.
- Elenchi dei ricoverati - È possibile divulgare
notizie sulla presenza di degenti nella struttura, salvo
volontà contraria espressa dall'interessato.
Per la gestione dei suddetti e di ulteriori aspetti
legati alla tutela della privacy la Casa di Cura Stella
Maris ha predisposto opportune procedure operative
interne per il personale medico ed infermieristico.
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